2 Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. a), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, agli artt. 22 e 23, le attribuzioni del Segretario generale e dei Vice Segretari generali del Consiglio regionale.