Art. 236
1. Quando il Consiglio di amministrazione dell' ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all' osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell' ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.