Art. 21
1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.
2. La preposizione a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.
3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.
4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2003
2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 3/2014