Art. 20
2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2 Nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti la normativa prevista dall' articolo 1 L.R. 42/92 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/93, come previsto dall' articolo 1 della medesima L.R. 16/93.
3 Articolo sostituito da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011