CAPO II
Vigilanza e controllo sull' attività
Art. 234
1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 235
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell' Assessore alle finanze o dell' Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente.
2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all' organo responsabile, un Commissario per l' adozione dell' atto medesimo.
Art. 236
1. Quando il Consiglio di amministrazione dell' ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all' osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell' ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.