Art. 32
1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2004
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 74, L. R. 1/2005
3 La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).