Art. 260
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 8/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 29/1988