Art. 234
1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993