Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
CAPO III
 Riduzione di autorizzazione di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
Art. 81
 Opere pubbliche
(programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1988, autorizzati con l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
b) lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Art. 82
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) lire 13.0000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.