Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 77
 Opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.)
2. La spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 con l' articolo 52, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 32, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1988