Art. 70
Comunità montane
(programmi 0.7.1. e 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.