1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1988, autorizzati con l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
b) lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.