Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
CAPO III
Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 15
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Comma 3 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1/1/2008.
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
Direzione lavori
(programma 1.3.1.)
1.
Per le finalità previste dall' ultimo comma dell'
articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53
, così come aggiunto con il
comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32
, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010