CAPO I
Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 2
Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 28.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 4
Recupero edilizio
(programma 1.2.5.)
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 5
Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.1.2.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
Acquisto obbligazioni della Sezione autonoma
del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 6.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, è finalizzata al finanziamento del settore dell' edilizia abitativa.
3. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Cassa di risparmio di Gorizia apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto al presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
5. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 7
Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nella zona del Basso Friuli ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del Musi - sorgenti del Torre. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 1/1990
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 82, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 10
Smaltimento rifiuti
(programma 1.2.4.)
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 1, lettera h), 25, commi 2 e 3, 26, comma 3, e 27 della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 11
Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 200 milioni per l' anno 1988;
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
- lire 200 milioni per l' anno 1998.
9. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 12
Edilizia di interesse pubblico
(programmi 1.2.5. e 1.2.6.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
9. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13
Parchi urbani e verde attrezzato
(programma 1.5.3.)
2. Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
Interventi nei settori delle sistemazioni idraulico - forestali
e della forestazione
Art. 18
Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, commi 1 e 2, e 29 della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 19
Incremento della produzione legnosa
(programma 1.4.1.)
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.