Art. 76
Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
2. L' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere, fino al termine di cui al comma 1, l' onere finanziario necessario per le opere di manutenzione straordinaria di carattere conservativo degli edifici di culto a suo tempo realizzati nei compendi immobiliari gią in proprietą e comunque gestiti dagli enti soppressi di cui all'
articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
4. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.