Art. 75
3. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.
4. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.