Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 68
Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.3.5.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.