Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 64
Attivitā speleologica
(programma 3.5.3.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16
, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1989.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.