Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 63
Strutture per la nautica da diporto
(programma 3.5.3.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16
, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42
, č autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.