Art. 24
Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'
articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.