Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 23
Funzioni socio - assistenziali (programma 2.1.2.)
1. Per le finalitą previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, č autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1988, e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.