Art. 20
Strutture ospedaliere
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalitā previste dalla
legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, č autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.