Art. 1
Trasferimenti agli Enti locali ai sensi
dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia è autorizzata, per l' anno 1988, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale per le finalità, nelle misure e con i criteri e modalità di cui alla
legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
2. Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al capitolo 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.