Legge regionale 18 novembre 1987, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1987

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.
Art. 1
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Settori di intervento
1. L' Amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare:
a) l' organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse;
b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all' articolo 2;
c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all' articolo 2;
d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;
e) l' allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia;
f) l' attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio - televisivi;
g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell' ambito di gemellaggi dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità di lavoro Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri;
h) la promozione, nello spirito dell' incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell' iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all' inizio di ciascun esercizio finanziario. >>.

Art. 7
 Norme transitorie
1. Limitatamente all' anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dall' articolo 1 della presente legge, dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 654 milioni, suddivisi in ragione di lire 237 milioni per l' anno 1987, lire 217 milioni per l' anno 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 6211, dopo la locuzione << organismi pubblici >>, è inserita la locuzione << Università >>.
2. Al predetto onere di lire 654 milioni si fa fronte:
a) per complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987, lire 150 milioni per l' anno 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989, mediante storno da capitolo 6209 del precitato stato di previsione;
b) per lire 134 milioni, suddivisi in ragione di lire 67 milioni per l' anno 1987 e 67 milioni per l' anno 1988, mediante storno dal capitolo 6210 del medesimo stato di previsione;
c) per le restanti lire 20 milioni, relativamente all' anno 1987, mediante storno da capitolo 6212 del più volte citato stato di previsione.

3. Lo stanziamento del precitato capitolo 6211 viene, altresì, impinguato in termini di cassa, di lire 237 milioni, cui si fa fronte mediante storno:
a) per lire 150 milioni, dal capitolo 6209 del precitato stato di previsione;
b) per lire 67 milioni dal capitolo 6210 del precitato stato di previsione;
c) per lire 20 milioni dal capitolo 6212 del precitato stato di previsione.

4. Il precitato capitolo 6209 viene soppresso ed eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 9
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 così come inserito con l' articolo 3 della presente legge, fanno carico al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.