Legge regionale 18 novembre 1987 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 15

Opere pubbliche e di pubblico interesse(programma 2.5.1.)

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a) della citata legge regionale n. 43 del 1980 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' anno 1987.

3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite di impegno di lire 250 milioni.

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.

5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

7. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 36 milioni.

8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.

9. L' onere complessivo di lire 108.000.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 108.000.000.

10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.