Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 26
1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, deve intendersi che le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo, anche se non vi č stata un' ulteriore assegnazione di fondi da parte della Provincia.