1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al
secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, deve intendersi che le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo, anche se non vi č stata un' ulteriore assegnazione di fondi da parte della Provincia.