Art. 19
Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1987, un ulteriore limite di impegno, le cui annualitā saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) anno 1987: lire 5.800.000;
b) anni dal 1988 al 1998: lire 650.000.
2. L' onere complessivo di lire 7.100.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.100.000.
3. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.