Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 45

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8931 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane, destinati a favorire l' uso del patrimonio edilizio per locazioni turistiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 8931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni.