Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 40

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1372 (2.1.243.5.10.32) con la denominazione: << Contributi a favore dei 'Fondi rischi' dei consorzi garanzia fidi di cui alla leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, per interventi a favore delle imprese ubicate in territori montani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

3. Sul precitato capitolo 1372 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni.