Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 36

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale degli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 11 - il Programma 1.3.9. << Aree attrezzate di supporto alla grande viabilità >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3850 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione, nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate commerciali e di informazione turistica a tecnologia avanzata di supporto alla grande viabilità autostradale, nonché di strutture per lo scambio - merci strada - rotaia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20 miliardi, suddiviso in ragione di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 13.400 milioni per l' anno 1989.

3. Al predetto onere di lire 20 miliardi si fa fronte come segue:

a) per lire 10 miliardi mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

b) per lire 10 miliardi, relativi all' anno 1989, mediante la maggiore entrata di pari importo che si iscrive sul capitolo 428 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 - ai sensi dell' articolo 35 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - in relazione all' assegnazione disposta con l' articolo 9 della medesima legge 879 del 1986.

4. Sul precitato capitolo 4850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.