Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 27

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari alle Comunità montane da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste, per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, saranno ripartiti tra le Comunità montane, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della superficie montana di ogni singola Comunità e per comprovate esigenze di intervento.