Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 22

1. L' Amministrazione regionale promuove l' attuazione di progetti specifici per sostenere lo sviluppo dell' agricoltura ed incrementare il reddito familiare dei residenti nei territori montani.

2. Obiettivi del progetto sono:

a) la riorganizzazione dei fattori produttivi e il potenziamento economico delle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale;

b) il rafforzamento dei fattori che concorrono ad assicurare la permanenza della popolazione residente nelle aree suindicate;

c) la più ampia valorizzazione delle risorse agricole e forestali, mediante il sostegno di attività produttive esercitate nel settore primario anche a tempo parziale.

3. All' attuazione dei progetti provvedono, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, le Comunità montane.