Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 2

1. Nell' ambito dei territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, verranno privilegiati gli obiettivi di riequilibrio territoriale interno alle zone montane, con particolare attenzione per le aree ove si riscontrano situazioni di difficoltà ambientale e condizioni socio - economiche inferiori ai valori medi regionali, con l' individuazione delle priorità e la differenziazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Agli effetti di cui al comma 1, verranno considerati i seguenti indicatori delle condizioni socio - economiche e della difficoltà ambientale:

a) andamento demografico, consistenza delle strutture produttive, situazione del mercato del lavoro;

b) dotazione di infrastrutture civili, accessibilità ai servizi pubblici, entità degli spostamenti della popolazione connessi all' attività lavorativa.

3. Gli interventi destinati allo sviluppo delle attività industriali, artigianali e dei servizi alla produzione di cui al Capo I del Titolo II della presente legge, si applicano a favore delle imprese insediate o che si insediano e per l' assunzione di lavoratori residenti nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, con priorità alle locazioni nei comuni interamente montani, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.