Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
CAPO I
 Sviluppo dell' agricoltura e delle attività economiche
integrative del reddito familiare
Art. 23
1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorché non dediti in modo prevalente all' esercizio dell' attività agricola, dirette a migliorare e rendere più efficiente l' utilizzazione dei terreni e l' impiego dei mezzi di produzione.
2. A tal fine i Comuni stimolano l' aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell' individuazione e nell' organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.
4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 50/1993
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 24
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari per l' attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all' articolo 23, comma 3.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.