Art. 12
1. Nei territori montani l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici, mediante la concessione dei contributi di cui al
Capo X della legge regionale 23 luglio 1985, n. 30, anche ad integrazione dei benefici previsti dalla normativa statale sul contenimento dei consumi energetici.
2. Il limite massimo dei contributi di cui all' articolo 49, lettere a), b) e c), della legge regionale sopra indicata, è elevato, rispettivamente, al 50 per cento, al 35 per cento ed al 40 per cento della spesa ammissibile.
3. Nell' ambito degli interventi attuati ai sensi del comma 1, l' Amministrazione regionale attribuisce rilevanza prioritaria alle iniziative promosse dalle Comunità medesime per la costituzione, insieme con imprese locali, singole o associate, di organismi consortili aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica di piccola derivazione e l' utilizzazione diretta della stessa da parte dei consorziati.
Art. 13
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane garanzie fideiussorie sui mutui che le Comunità stesse potranno assumere con la Banca europea per gli investimenti, per un importo non eccedente l' ammontare del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell' articolo 12, comma 1.