1. In attesa di diversa soluzione legislativa riguardante gli strumenti operativi regionali la Giunta regionale può attribuire alle Comunità montane o ai Consorzi tra le Comunità montane le funzioni riguardanti:
a) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterne;
b) la prestazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani.