1. Sulla base delle direttive di cui all' articolo 4, la Commissione di cui all' articolo 3 in sede di formazione degli accordi di programma:
a) definisce gli indirizzi attuativi per l' elaborazione di progetti specifici di valorizzazione delle risorse estrattive, forestali e agricole dei territori montani, da attuarsi in conformità alla normativa vigente nei corrispondenti settori di intervento;
b) fissa modalità attuative e forme di coordinamento operativo tra le Direzioni regionali competenti per l' attuazione degli interventi nonché tra queste ultime e gli enti regionali.