Art. 44
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4169 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
3. Sul precitato capitolo 4169 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni.