Art. 43
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2135 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la promozione di interventi aventi per oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole, nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.