Art. 42
1. Per le finalitā previste dal precedente articolo 24, č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2134 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunitā montane per l' attuazione di interventi di sostegno degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante la concessione di incentivi finanziari alle attivitā produttive ed ai servizi di comune interesse, di aiuti per gli investimenti collettivi e di aiuti in conto capitale per la realizzazione di impianti e l' acquisto di strutture ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.