Art. 41
1. Per le finalitą previste dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall' anno 1988, alla Rubrica n. 17 -. Programma 2.4.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6316 (2.1.241.5.06.05) con la denominazione: << Assegnazione di borse di studio da fruire presso gli atenei regionali per promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5765 del precitato stato di previsione.