Art. 34
1. Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato in termini di competenza, dell' importo complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.