Art. 30
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2136 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane o ai loro consorzi per lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle imprese che si insediano nei territori montani >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1987.