Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Art. 3
1. È istituita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.
2. La Commissione è formata, da una parte, dalla Regione, nelle persone del Presidente della Giunta regionale, dell' Assessore al bilancio e alla programmazione e dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna; dall' altra, dalle Comunità montane, nelle persone dei rispettivi Presidenti.
3. La Commissione è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore da lui delegato.
5. Gli accordi di programma attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli Enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Comunità montane, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.
6. Gli accordi di programma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Commissione è altresì sede per l' espressione da parte delle Comunità montane di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della Giunta regionale di cui all' articolo 4.
8. Nell' espletamento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dei contributi espressi da enti ed organismi rappresentativi della realtà sociale, culturale e linguistica dei territori montani.
Note:
1 La Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 18 della L.R. 13/2001.