Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Art. 25
 
1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l' attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 50/1993
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 10 ter, L. R. 23/2001