Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Art. 24
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari per l' attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all' articolo 23, comma 3.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.