Art. 21
1. Al fine di promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane, saranno istituite borse di studio triennali da godersi presso gli atenei regionali per laureati residenti nel Friuli - Venezia Giulia.
2. Le borse di studio triennali verranno assegnate annualmente, su indicazione di una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da rappresentanti delle Universitą, delle Comunitą montane e dell' Amministrazione regionale.
3. L' ammontare di ciascuna borsa di studio sarą determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Universitą.