Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Art. 19
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alle Comunitā montane interessate, accompagnate dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.
3. Qualora gli imprenditori si avvalgano, per la tenuta della contabilitā, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalle Comunitā montane, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni di categoria, potranno autorizzare i suddetti Centri a incassare i contributi loro concessi. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori interessati.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 79, comma 3, L. R. 2/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 3, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989
3 Comma 1 sostituito da art. 139, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.