Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.
Art. 17
1.
Per le finalitā di cui alla lettera b) dell' articolo 15, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, in collaborazione con le Direzioni competenti predispone un progetto ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7
, come modificata ed integrata dalla
legge regionale 5 luglio 1985, n. 27
.
2.
Il progetto č sottoposto alla Commissione di cui all' articolo 3, ai fini della definizione di un accordo di programma.
3.
Sul progetto stesso sono inoltre sentiti i Comuni interessati.