Art. 13
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Comunitā montane garanzie fideiussorie sui mutui che le Comunitā stesse potranno assumere con la Banca europea per gli investimenti, per un importo non eccedente l' ammontare del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell' articolo 12, comma 1.